Detrazioni Fiscali sui Lavori Edili
Per i lavori di ristrutturazione edilizia il proprietario può usufruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 50% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013, fino ad un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Inoltre il decreto legge del 4 giugno 2013 ha ammesso la detrazione pari al 50% dell’importo anche per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato. L'agevolazione, da suddividere in 10 quote annuali d’identico importo, per un importo massimo di 10.000 euro.
Usufruiscono dell’agevolazione:
- i proprietari o i titolari di diritti reali (nudo proprietario, usufruttuario etc.) sugli immobili oggetto delle opere di ristrutturazione e che ne sostengono le spese,
- l'inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative o società semplici
- gli imprenditori individuali per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado). L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
Coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi possono usufruire delle quote residue del "bonus" salvo diversi accordi tra le parti.
Chi esegue i lavori in proprio può usufruire delle detrazioni per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Per usufruire delle detrazioni è necessario:
dotarsi e dei permessi amministrativi, se necessari, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare oppure, in caso non siano necessari, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicata la data di inizio dei lavori e dimostrante che gli interventi di ristrutturazione edilizia in oggetto facciano parte di quelli agevolabili
disporre di domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
disporre delle ricevute di pagamento dell’Ici/Imu, se dovuta
disporre delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
disporre della dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile diverso dai familiari conviventi
comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
conservare le fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
conservare le ricevute dei bonifici di pagamento.